I Corsi professionali voucher

I voucher sono buoni formativi, rilasciati ai singoli lavoratori, generalmente su presentazione di progetti individuali, per la partecipazione ad attività formative, e viene pagato all’organismo di formazione a conclusione delle attività corsuali.

Il principale strumento finanziario a sostegno dei voucher è costituito dalla legge 236/93. A partire dal 1998, le Regioni possono infatti riservare una quota delle risorse assegnate dalle legge 236/93 per la formazione continua per sperimentare azioni di formazione dei lavoratori “a domanda individuale”. Tale quota è costituita da un massimo del 25% delle risorse derivanti dal prelievo contributivo dello 0,30% del monte salari pagato dalle imprese come contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Ciò ha aperto la possibilità per il lavoratore di usufruire di un finanziamento pubblico attraverso un voucher, di valore variabile, da utilizzarsi per la partecipazione ad attività formative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con le Amministrazioni regionali e provinciali, ha successivamente provveduto ad alimentare e diversificare le risorse dedicate alle azioni di formazione “a domanda individuale” attraverso due ulteriori strumenti finanziari:

  • la legge 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
  • l Fondo Sociale Europeo

In particolare, la legge 53/00, nell’affermare il diritto dei lavoratori, occupati e non, alla formazione lungo il corso della vita, introduce il “congedo per la formazione continua” (art.6). Gli stanziamenti disposti dalla legge sono finalizzati a finanziare due tipologie di progetto:

  • progetti di formazione dei lavoratori che sulla base di accordi contrattuali prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro
  • progetti di formazione presentati dagli stessi lavoratori

Indipendentemente dalla fonte finanziaria, il valore economico assegnato al voucher varia da un minimo di 500 Euro a un massimo di 5.000 Euro.

Nell’ambito del Fondo Sociale Europeo è stato inoltre sperimentato un diverso strumento finanziario: il voucher aziendale. Questo strumento si presenta con caratteristiche comuni sia ai voucher individuali sia ai progetti formativi aziendali. Anche in questo caso il voucher è assegnato al singolo lavoratore ma viene erogato al titolare dell’impresa in quanto tale contributo andrà a finanziare la partecipazione dei lavoratori ad attività formative, generalmente inserite in un piano di formazione elaborato dall’impresa. Le attività di formazione vengono per lo più svolte al di fuori dall’orario di lavoro.

Nel complesso, l’introduzione del voucher aziendale permette di:

  • individualizzare le esigenze formative dell’azienda e dei singoli lavoratori
  • garantire la mediazione tra azienda e lavoratore ai fini della scelta del percorso formativo
  • semplificare i processi di gestione dei tempi e delle modalità di erogazione delle iniziative formative in base alle esigenze e all’accordo tra lavoratori e impresa

Poiché le risorse devolute dalla legge 236/93 a sostenere l’erogazione di voucher sono derivanti dal contributo dello 0,30% del monte salari versato dalle imprese per il fondo relativo alla disoccupazione involontaria, i destinatari dello strumento sono i soli lavoratori dipendenti di aziende assoggettate al contributo.

Ciò nonostante molte Regioni, grazie all’impiego di risorse di altra origine utilizzate per lo stesso scopo (Fondo Sociale Europeo, legge 53/00), hanno via via ampliato e diversificato i target dei destinatari comprendendo le seguenti tipologie contrattuali:

  • i lavoratori con contratti a tempo determinato e part-time
  • i soci delle cooperative iscritti a libro paga
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) o iscritti alle liste di mobilità
  • i lavoratori con contratto a causa mista (formazione/lavoro e apprendistato) purché il corso richiesto sia aggiuntivo rispetto alle attività formative obbligatorie per legge
  • i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

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